Sez. 1, Sentenza n. 39470 del 21/09/2007 Cc. (dep. 25/10/2007) Rv. 237739 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Condanna di primo grado - Non contestuale emissione di misura cautelare - Legittimità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
È legittima l'applicazione all'imputato di misura di cautela personale anche non contestualmente, ma successivamente alla condanna di primo grado, qualora ad essa sopravvenga una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo, lettere b) e c) cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)