Sez. 1, Sentenza n. 13904 del 11/12/2008 Cc. (dep. 30/03/2009) Rv. 243129 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Applicazione della misura coercitiva contestualmente alla sentenza di condanna - Presunzione d'esclusiva adeguatezza della misura coercitiva di maggior rigore - Operatività - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere. (Nella specie si è ritenuto che l'annullamento di una prima ordinanza cautelare per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza non precludesse la valutazione della sopravvenuta sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo, emessa all'esito di giudizio abbreviato, anche congiuntamente agli elementi preesistenti, per la formulazione del giudizio sulle esigenze cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)