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Sez. 6, Sentenza n. 30144 del 06/05/2015 Cc. (dep. 13/07/2015) Rv. 264997 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Applicazione della misura coercitiva contestualmemte alla sentenza di condanna - Presunzione d'esclusiva adeguatezza della misura di maggior rigore - Operatività - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264997-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé non solo un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, ma anche, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta, all'esito della sentenza di condanna inflitta in appello per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., nei confronti di imputato assolto in primo grado e nei cui riguardi l'originaria ordinanza custodiale era stata annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dal tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)