Sez. 3, Sentenza n. 33971 del 21/06/2006 Ud. (dep. 10/10/2006) Rv. 235056 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissioni industriali contenute nei limiti di legge - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge " costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità dell'emissione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)