diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 36905 del 18/06/2015 Ud. (dep. 14/09/2015) Rv. 265188 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Molestie olfattive - Provenienti da impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera - Reato ex art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265188-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

È configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)