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Sez. 2, Sentenza n. 10065 del 16/11/1996 (Rv. 500600 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Presupposti - Potere del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500600-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale può essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione. L'accertamento di tale estremo, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)