Sez. L, Sentenza n. 9904 del 20/06/2003 (Rv. 564446 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Condizioni - Credito liquido o di facile e pronta liquidazione - Semplice contestazione del credito - Elemento sufficiente ad impedire la compensazione - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE
La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., può essere disposta quando il credito, pur non essendo liquido, è di facile e pronta liquidazione, non ostando alla possibilità di una pronta liquidazione la semplice contestazione del credito stesso ma occorrendo che l'accertamento di esso comporti una lunga istruttoria, o che esso sia in corso di accertamento nell'ambito di un separato giudizio - (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la compensabilità del credito risarcitorio della datrice di lavoro con quello retributivo del dipendente, senza dar conto delle circostanze che ostavano ad una facile e pronta liquidazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)