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Sez. 1, Sentenza n. 11873 del 07/10/1980 Ud. (dep. 12/11/1980) Rv. 146637 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA IN TEMA DI RICETTAZIONE - IDENTIFICAZIONE CON L'ATTENUANTE SPECIALE DI CUI ALL'ART 648 SECONDO COMMA COD PEN - ESCLUSIONE - CAMPO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146637-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA IN TEMA DI RICETTAZIONE - IDENTIFICAZIONE CON L'ATTENUANTE SPECIALE DI CUI ALL'ART 648 SECONDO COMMA COD PEN - ESCLUSIONE - CAMPO DI APPLICAZIONE.*

Anche al di fuori della speciale tenuita e dell'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, il valore della cosa ricettata costituisce un elemento che puo essere tenuto presente dal giudice in Unione con le altre circostanze caratterizzanti il caso concreto al suo esame e che puo eventualmente anche assumere in relazione alla singola fattispecie un significato determinante ai fini del riconoscimento o meno del fatto di particolare tenuita. Infatti, il tenore letterale del secondo comma dell'art 648 cod pen, cosi come modificato dall'art 15 della legge 22 maggio 1975 n 152 ('se il fatto e di particolare tenuità), diverso da quello che si ritrova nell'art 62 n 4 cod pen ('danno patrimoniale di speciale tenuità), nonche la ratio legis della norma modificatrice indicano che il campo di applicazione della attenuante speciale non e collegato esclusivamente al valore della cosa oggetto di ricettazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)