Sez. L, Sentenza n. 6 del 03/01/1984 (Rv. 432250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - REVOCA DELLE DIMISSIONI PERVENUTE A CONOSCENZA DEL DESTINATARIO - DATORE DI LAVORO ANTERIORMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DELLA PREGRESSA VOLONTÀ DI RECEDERE - EFFETTI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - REVOCA DELLE DIMISSIONI PERVENUTE A CONOSCENZA DEL DESTINATARIO - DATORE DI LAVORO ANTERIORMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DELLA PREGRESSA VOLONTÀ DI RECEDERE - EFFETTI - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di dimissioni del lavoratore, ove la immediata successiva manifestazione di volontà di revoca pervenga a conoscenza del destinatario datore di lavoro anteriormente alla manifestazione di quella pregressa volontà di recedere, ne deriva l'inefficacia di questa, con la conseguenza che non può il datore di lavoro considerare risolto il rapporto di lavoro ed impedire la prosecuzione delle prestazioni lavorative; ma, permanendone i rispettivi diritti ed obblighi, ivi compreso quello, gravante sullo stesso datore di lavoro, di far lavorare il dipendente, quest'ultimo, in caso di rifiuto di dette prestazioni, ben può ottenere - al di là della specifica legislazione dei rapporti di lavoro - la condanna della controparte a fargli svolgere le proprie mansioni nell'ambito dell'impresa, oltre che al risarcimento dei danni ed al pagamento delle retribuzioni. (V 6090/81, mass n 416878; (V 1208/80, mass n 404704; (V 3104/79, mass n 399462).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)