Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 16/04/2004 Cc. (dep. 04/05/2004) Rv. 228908 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Richiesta proposta dal difensore - Decorrenza del termine - Notificazione dell'avviso di deposito della ordinanza - Sussistenza - Atti equipollenti - Possibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data dell'avviso di deposito della ordinanza che dispone la misura. In mancanza di detta notifica, la conoscenza della ordinanza, ammessa dallo stesso difensore, e desumibile dalla proposizione di altra richiesta di riesame dichiarata inammissibile, non costituisce equipollente dell'avviso di deposito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)