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Sez. L, Sentenza n. 1489 del 17/05/1974 (Rv. 369600 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA - QUALIFICAZIONE FORMALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369600-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA - QUALIFICAZIONE FORMALE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della qualificazione giuridica dell'attivita svolta dal prestatore d'opera, deve aversi riguardo alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e non ad un criterio formalistico, fondato sul conferimento dell'incarico con scrittura, ovvero dal nomen juris dato all'incarico stesso dall'imprenditore durante il rapporto. (Conf 3558'72, mass n 361527).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)