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Sez. L, Sentenza n. 336 del 02/02/1976 (Rv. 379019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - CRITERIO DISTINTIVO - PREVALENZA DELLA PARZIALE AUTONOMIA DELL'IMPIEGATO DI CONCETTO RISPETTO ALL'INTELLETTUALITA DEL LAVORO - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - NECESSITA - PREVALENZA DELL'INTELLETTUALITA DEL LAVORO RITENUTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 18 APRILE 1958 PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DEGLI ESTRATTI ALIMENTARI, DADI PER BRODO E PRODOTTI AFFINI).*
Stato
decisa il 1976-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - CRITERIO DISTINTIVO - PREVALENZA DELLA PARZIALE AUTONOMIA DELL'IMPIEGATO DI CONCETTO RISPETTO ALL'INTELLETTUALITA DEL LAVORO - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - NECESSITA - PREVALENZA DELL'INTELLETTUALITA DEL LAVORO RITENUTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 18 APRILE 1958 PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DEGLI ESTRATTI ALIMENTARI, DADI PER BRODO E PRODOTTI AFFINI).*

Il criterio distintivo tra gli impiegati d'ordine e quelli di concetto non consiste tanto nell'intellettualita del lavoro, quanto nella parziale autonomia dell'impiegato di concetto rispetto ai superiori. Tale criterio, da applicare con riferimento alle mansioni effettivamente svolte anziche al formale conferimento dell'incarico, vale anche nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro (nella specie quello del 18 aprile 1958 per gli addetti alla industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini, recepito nel DPR n 1107 del 1960) si riferisca esplicitamente, per la detta distinzione, all'intellettualita del lavoro prestato. (V 1489/74, mass n 369600; (V 235/74, mass n 367847; (V 3082/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 18/04/1958, DPR 28/07/1960 num. 1107 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)