Sez. 2, Sentenza n. 10587 del 11/10/1995 (Rv. 494195 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Facoltà di rincaro - Ulteriore fase del procedimento - Configurabilità - Conseguenze - Soggetti intervenuti all'incanto senza avere superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria - Ammissibilità - Fattispecie di vendita di beni ereditari da parte di notaio.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con aumento di sesto (art. 584 cod. proc. civ.), rappresenta, non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, ma un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione (principio affermato nella specie con riferimento ad una caso di vendita di beni ereditari eseguita ai pubblici incanti da un notaio ex artt. 748 e 733 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 748, Cod. Proc. Civ. art. 733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)