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Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 03/03/1998 (Rv. 513270 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione - Ordinanza relativa - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513270-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

L'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice ex art. 53 cod. proc. civ. integra un provvedimento di carattere meramente ordinatorio e strumentale, privo di natura decisoria con la conseguenza che contro lo stesso non è ammesso ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)