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Sez. L, Sentenza n. 729 del 21/01/1993 (Rv. 480392 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del parente | O dell'affine - Esclusione della presunzione di gratuità delle prestazioni per difetto della convivenza degli interessati - Conseguente presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Esclusione - Conseguenze - Deduzione in giudizio di tale rapporto - Onere probatorio relativo - Incidenza sul deducente.
Stato
decisa il 1993-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480392-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del parente

Ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)