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Sez. L, Sentenza n. 10872 del 06/12/1996 (Rv. 501066 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Allegazione circostanziata di rapporto di lavoro domestico da parte dell'attore - Contestazione da parte del convenuto con la memoria difensiva di costituzione - Omissione - Successiva deduzione del carattere non oneroso delle prestazioni e della loro riconducibilità a relazioni affettive - Tempestività - Esclusione - Conseguenza - Esonero dell'attore dall'espletamento della prova - Fattispecie relativa allo svolgimento di mansioni di "vergara" nella provincia di Macerata, con liquidazione equitativa dei compensi.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501066-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Una volta che la parte attrice con il ricorso introduttivo di una causa di lavoro abbia dedotto in maniera circostanziata l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico, formulando altresì le relative richieste probatorie, costituisce onere del convenuto, ai sensi dell'art. 416, secondo comma e terzo comma, cod. proc. civ., eccepire tempestivamente con la memoria difensiva di costituzione la sussistenza di relazioni affettive che giustifichino la gratuità del rapporto e chiedere la prova delle relative circostanze di fatto. Conseguentemente, nel caso in cui il convenuto non abbia tempestivamente proposto tali difese ed al contrario, non contestando i fatti dedotti dall'avversario ed eccependo la prescrizione, li abbia ammessi, correttamente il giudice di merito ritiene sulla loro base l'esistenza di un ordinario - e quindi oneroso - rapporto di lavoro subordinato, ed esonera l'attrice dall'espletamento della prova richiesta, senza dare rilievo in senso contrario al fatto che nel successivo corso del giudizio il convenuto abbia invece dedotto il carattere non subordinato e gratuito del rapporto. (Nella specie, il convenuto aveva in un secondo tempo asserito che il rapporto si era svolto tra conviventi sulla base di "affectio", solidarietà e benevolenza. Il giudice d'appello, nel ritenere l'insussistenza di particolari rapporti affettivi e il carattere subordinato e oneroso del rapporto, aveva qualificato la lavoratrice quale "vergara", figura tipica di collaboratrice domestica in area di campagna nella provincia di Macerata, dando rilievo a tale qualifica e alla fruizione da parte dell'interessata di alloggio - per sè e in taluni periodi anche per suoi familiari - prima nell'abitazione del datore di lavoro e poi in una adiacente, e di altre prestazioni in natura, tra cui la facoltà di intrattenere un piccolo allevamento di suini, al fine di liquidare - con procedimento dalla S.C. ritenuto corretto - le spettanze retributive dell'attrice disattendendo in parte i parametri offerti dalle previsioni dei contratti collettivi del settore domestico e valutando equitativamente il valore delle prestazioni in natura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)