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Sez. 4, Sentenza n. 24036 del 02/03/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228577 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Equipe chirurgica - Obblighi di ogni sanitario - Valutazione delle attività svolte dagli altri colleghi.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228577-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale, nel caso di "equipes" chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medicochirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)