Sez. L, Sentenza n. 11911 del 07/08/2003 (Rv. 565730 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Nullità per vizio di forma - Rinnovazione - Ammissibilità - Condizioni - Osservanza della formalità ex art. 7 stat. lav. - Necessità - Principio di immediatezza della contestazione - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il rinnovo da parte del datore di lavoro di un licenziamento nullo per vizio di forma in quanto intimato prima del decorso del termine di difesa del lavoratore (rinnovo che si risolve nel compimento di un negozio diverso dal precedente) può intervenire validamente solo nel rispetto dei requisiti formali imposti dell'art. 7 stat. lav. e dalla disciplina collettiva, e richiede, in particolare, una nuova contestazione degli addebiti posti a suo fondamento. Tuttavia in tal caso la tempestività della prima contestazione (in assenza di un'autonoma tempestività della seconda) conserva la sua efficacia, poiché la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione non va valutata in astratto e con esclusivo riferimento al tempo trascorso dal fatto, ma riscontrata in concreto in relazione al determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di risolvere il rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)