Sez. 3, Sentenza n. 18512 del 25/08/2006 (Rv. 593602 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Facoltà del mandante di esercitare i diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato - Carattere eccezionale - Estensibilità all'esercizio di diritti e azioni di natura diversa - Esclusione.
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE
La disposizione di cui al comma secondo, prima parte, dell'art. 1705 cod. civ. che consente al mandante di sostituirsi al mandatario nell'esercizio dei crediti derivanti dall'esecuzione del mandato, introduce - per ragioni di tutela dell'interesse del mandante - un'eccezione al principio, enunciato nel comma primo, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. La possibilità di sostituzione deve intendersi quindi limitata all'esercizio dei crediti derivanti direttamente dalle obbligazioni contratte dal terzo verso il mandatario e non si estende ad altre azioni derivanti dal contratto stipulato fra mandatario e terzo, in particolare l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)