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Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005 (Rv. 578793 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Facoltà del mandante di esercitare i diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato - Carattere eccezionale - Estensibilità all'esercizio di diritti di natura diversa - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578793-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE

La disposizione di cui al comma secondo, prima parte, dell'art. 1705 cod. civ. introduce - per ragioni di tutela dell'interesse del mandante - un'eccezione al fondamentale principio, enunciato nel comma primo, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Detta disposizione, per il suo carattere eccezionale e in forza del chiaro tenore dell'espressione "diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato", è limitata alla possibilità dell'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni. Né tale interpretazione appare viziata da incostituzionalità sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto la previsione dell'art. 1705 cod. civ. è diretta ad ampliare la tutela del mandante, attribuendogli anche una legittimazione diretta nei confronti del terzo-contraente, ferma restando la possibilità di agire nei confronti del mandatario, tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. (Fattispecie relativa a risarcimento danni da trasporto marittimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)