Sez. 3, Sentenza n. 6461 del 25/07/1987 (Rv. 454740 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - CARATTERISTICHE DELLA NECESSITÀ DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - CARATTERISTICHE DELLA NECESSITÀ DEL LOCATORE.*
La necessità che legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978 non più qualificata dall'urgenza e dalla improrogabilità - va intesa in senso non assoluto (e cioè come pressante bisogno derivante da imprescindibili esigenze economiche non altrimenti soddisfabili), bensì in senso relativo. Consegue, che - tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione - è sufficiente ad integrare detta necessità l'intenzione di iniziare un'attività industriale, commerciale o artigianale per il cui Esercizio sia strumento l'immobile locato, che sia seria, cioè effettiva e non pretestuosa, e della quale il locatore - sul quale incombe il relativo Onere - fornisca adeguata prova. (V 00296/85, mass n 438520; (V 03343/84, mass n 435367; (V 04768/84, mass n 436675).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)