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Sez. 3, Sentenza n. 2026 del 02/04/1982 (Rv. 419881 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE FRA CONGIUNTI - STATO DI URGENTE ED IMPROROGABILE NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419881-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE FRA CONGIUNTI - STATO DI URGENTE ED IMPROROGABILE NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*

La coabitazione fra congiunti, quando non si ricolleghi al reciproco diritto-dovere di vivere sotto lo stesso tetto, configura, di per sè, uno stato di urgente ed improrogabile necessità, che abilita il locatore a far dichiarare la cessazione della proroga legale del contratto, a norma dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253. (Conf 2612/81, mass n 413383; (Conf 687/79, mass n 396847).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)