Sez. 3, Sentenza n. 4843 del 14/07/1983 (Rv. 429735 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - STATO DI NECESSITÀ - SUSSISTENZA - SUFFICIENZA DELL'ALLOGGIO OCCUPATO IN COABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - STATO DI NECESSITÀ - SUSSISTENZA - SUFFICIENZA DELL'ALLOGGIO OCCUPATO IN COABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
La coabitazione tra congiunti, quando non sia in funzione del reciproco diritto-dovere di vivere sotto lo stesso tetto, costituisce di per sè - creando inevitabilmente uno stato di disagio, aggravantesi nel tempo e passibile di diventare insopportabile, date le gravi limitazioni di libertà che comporta - uno stato di necessità che abilita il locatore a far valere il suo diritto al recesso dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che assuma rilievo la sufficienza, sotto il profilo spaziale, dell'alloggio occupato in coabitazione. (Conf 6642/82, mass n 424272; (Conf 2016/82, mass n 419881; (Conf 604/81, mass n 411089; (Conf 687/79, mass n 396847).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)