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Sez. L, Sentenza n. 7358 del 13/12/1983 (Rv. 431953 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL PREPONENTE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'ENASARCO - RIFERIMENTO AD UN PERIODO IN CUI TALE CONTRIBUZIONE NON COMPORTI PER L'AGENTE ALCUN TRATTAMENTO PENSIONISTICO - SOPRAVVENIENZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ASSICURANTI DETTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEL PREPONENTE NEI CONFRONTI DELL'AGENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431953-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL PREPONENTE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'ENASARCO - RIFERIMENTO AD UN PERIODO IN CUI TALE CONTRIBUZIONE NON COMPORTI PER L'AGENTE ALCUN TRATTAMENTO PENSIONISTICO - SOPRAVVENIENZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ASSICURANTI DETTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEL PREPONENTE NEI CONFRONTI DELL'AGENTE - ESCLUSIONE.*

Qualora l'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'ENASARCO, da parte del preponente, si verifichi in un periodo in cui tale contribuzione non comporti per l'agente alcun trattamento pensionistico, il fatto che, dopo tale periodo, siano sopravvenute Disposizioni normative assicuranti detto trattamento pensionistico (d.m. 10 settembre 1962, e, successivamente, legge 22 luglio 1966 n. 613 e d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758), e che, quindi, quell'omessa contribuzione si traduca in concreto nella perdita del diritto a pensione, non implica di per sè la responsabilità risarcitoria del preponente nei confronti dello agente, potendo il danno consistente nella perdita della pensione essere posto a carico del preponente, secondo i principi generali fissati dagli artt. 1223 e 1225 cod. civ., solo quando risulti conseguenza normale ed ordinaria del suo inadempimento, secondo un criterio di regolarità causale e di prevedibilità, alla stregua della comune esperienza od in relazione alle circostanze del singolo caso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)