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Sez. 3, Sentenza n. 1958 del 24/03/1984 (Rv. 434037 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA FATTO ILLECITO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO NEGATIVA DELLA RIVALUTAZIONE DI DETERMINATE SOMME - APPELLO SULLA QUESTIONE - MANCANZA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434037-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA FATTO ILLECITO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO NEGATIVA DELLA RIVALUTAZIONE DI DETERMINATE SOMME - APPELLO SULLA QUESTIONE - MANCANZA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la rilevabilità anche d'ufficio, da parte del giudice d'appello, della intervenuta svalutazione monetaria - giustificata dalla immanenza nella domanda risarcitoria, pure in Sede di gravame, della pretesa di totale reintegrazione del patrimonio - trova limite nella soggezione di tale domanda al regime del necessario impulso processuale delle parti ed al rigore delle preclusioni, con la conseguenza che se il danneggiato, a fronte di sentenza di primo grado che abbia negato la rivalutazione di certe somme (nella specie: ritenendole oggetto di obbligazioni di valuta), non proponga appello, al giudice di secondo grado è inibito di provvedere d'ufficio alla loro rivalutazione per la formazione del giudicato sul punto. (V 900/82, mass n 418752; (V 725/80, mass n 404171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)