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Sez. 3, Sentenza n. 725 del 30/01/1980 (Rv. 404171 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - SVALUTAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN APPELLO E DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404171-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - SVALUTAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN APPELLO E DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, il dato della svalutazione monetaria puo essere rilevato anche di ufficio dal giudice di appello e la relativa questione puo essere proposta anche per la prima volta in Cassazione, purche non vi siano preclusioni derivanti da un giudicato ovvero dal comportamento incompatibile degli interessati. (Conf 4897/77, mass n 388499).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)