Sez. 6, Sentenza n. 44906 del 30/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013) Rv. 256871 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Patteggiamento - Mancata presentazione delle conclusioni scritte al momento dell'accoglimento della richiesta - Presentazione delle conclusioni in precedente udienza - Revoca tacita - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Il principio di immanenza della costituzione di parte civile impone di non considerare revocata la costituzione di parte civile in caso di mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio ordinario in cui viene accolta una richiesta di patteggiamento riformulata dall'imputato, se queste sono state rassegnate in una precedente udienza in cui diversa istanza di applicazione di pena era stata rigettata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)