Sez. 2, Sentenza n. 24063 del 20/05/2008 Ud. (dep. 12/06/2008) Rv. 240616 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Assenza in appello - Revoca implicita - Esclusione - Fondamento.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all'art. 82 comma secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)