Sez. 1, Sentenza n. 2435 del 28/06/1976 (Rv. 381216 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE (O DENUNCIA) INFEDELE - NOZIONE - DETRAZIONE ERRONEA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE (O DENUNCIA) INFEDELE - NOZIONE - DETRAZIONE ERRONEA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nell'ambito della normativa di cui al DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), denuncia infedele, anche al fine dell'applicazione della maggiorazione d'imposta prevista dall'art 184 bis, si ha quando il denunciante abbia dichiarato elementi attivi o passivi non conformi alla realta, o perche di diverso ammontare, o perche di diversa natura e provenienza. Pertanto, non ricorre ipotesi di denuncia infedele nel caso in cui un elemento passivo, esattamente indicato, venga dal denunciante erroneamente portato in detrazione. (Conf 1815/75, mass n 375476; (Conf 2829/74, mass n 371246; (Conf 2392/72, mass n 359815).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 com. 2 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 245, Legge 25/10/1960 num. 1316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)