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Sez. 1, Sentenza n. 2392 del 14/07/1972 (Rv. 359815 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE INFEDELE - NOZIONE - MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359815-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE INFEDELE - NOZIONE - MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA - APPLICABILITA.*

Ai fini dellà applicazione della maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, prevista dalla norma dell'art 184 bis tu 29 gennaio 1958, n 645 sulle imposte dirette (introdotta dalla legge 25 ottobre 1960, n 1316), la dichiarazione e da reputare infedele, secondo la nozione accolta nell'art 245 dello stesso tu, allorche indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato e iscritto a ruolo. (contra 1171'70, mass n 346763).*

Riferimenti normativi: Legge 25/10/1960 num. 1316, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 184 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)