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Sez. 1, Sentenza n. 6041 del 14/11/1981 (Rv. 416827 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE INFEDELE - NOZIONE - ERRONEA INDICAZIONE IN DETRAZIONE DI UN ELEMENTO PASSIVO ESATTAMENTE INDICATO - DICHIARAZIONE INFEDELE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416827-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE INFEDELE - NOZIONE - ERRONEA INDICAZIONE IN DETRAZIONE DI UN ELEMENTO PASSIVO ESATTAMENTE INDICATO - DICHIARAZIONE INFEDELE - INSUSSISTENZA.*

Nell'ambito della normativa del T.U. Sulle imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645, deve considerarsi infedele solo la dichiarazione che esponga elementi di fatto non rispondenti al vero, o perché di diverso ammontare o per diversità di natura o di provenienza, non anche quella che contenga un'erronea valutazione giuridica di tali fatti da parte del contribuente, con la conseguenza che non ricorre ipotesi di dichiarazione infedele nel caso in cui un elemento passivo, esattamente indicato, venga dal contribuente erroneamente portato in detrazione, in quanto le dichiarazioni del denunciante circa la spettanza della detrazione di elementi passivi valgono solo come esposizione all'ufficio finanziario di tale conseguenza, non essendo dichiarazioni di volontà, ma unicamente proposte sottoposte allo ufficio finanziario che solo ha il potere di accertare il loro fondamento. (Conf 2685/78, mass n 392066; (Conf 3072/76, mass n 381847; (Conf 2562/76, mass n 381360; (Conf 2435/76, mass n 381216; (Conf 1815/75, mass n 375476).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 24, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)