Sez. U, Sentenza n. 790 del 17/11/1999 (Rv. 531195 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Diniego dell'assunzione di invalido - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Domanda di risarcimento del danno derivato dalla ritardata assunzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Indicazione delle retribuzioni come parametro dell'entità del danno - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Riguardo alla domanda con cui un invalido, in base alla decisione definitiva resa dal giudice amministrativo di annullamento della delibera di diniego dell'assunzione, chieda nei confronti di un ente pubblico non economico non la retrodatazione dell'assunzione poi intervenuta, ma il risarcimento del danno effetto della ritardata assunzione - lesiva di un suo diritto -, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva (oppure generale di legittimità) del giudice amministrativo, poiché in tal caso viene in evidenza una situazione che precede la costituzione del rapporto di pubblico impiego; né in senso contrario assume alcun rilievo il fatto che come parametro del danno sia indicato l'ammontare delle retribuzioni perse a causa della non tempestiva instaurazione del rapporto di impiego.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)