Sez. U, Sentenza n. 5806 del 11/06/1998 (Rv. 516352 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Invalido civile - Avviamento dell' Ufficio del Lavoro per l'inserimento in graduatoria - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Mancata assunzione - Risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Retribuzione - Criterio di liquidazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento danni proposta da un invalido civile, avviato dall' Ufficio Provinciale del Lavoro, nei confronti del Comune per non averlo quest'ultimo collocato nella graduatoria per l' assunzione obbligatoria, perché viene in rilievo una violazione di un diritto soggettivo che precede la costituzione del rapporto, sebbene il parametro per la quantificazione di risarcimento possa essere individuato con riferimento all'ammontare delle retribuzioni perdute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 1, Costituzione art. 4, Costituzione art. 38, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)