diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 302 del 27/05/1999 (Rv. 526743 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Invalido civile - Attività di accertamento dello stato di invalidità - Posizione giuridica dell'interessato - Interesse legittimo - Successivo avviamento come centralinista cieco presso una regione - Diritto soggettivo all'assunzione - Configurabilità - Ritardata assunzione - Azione di risarcimento dei danni conseguenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526743-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

In tema di collocamento obbligatorio, mentre in una prima fase, relativa agli accertamenti della pubblica amministrazione in ordine alla invalidità, volti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, il lavoratore è titolare esclusivamente di interessi legittimi, in una seconda fase, consequenziale al positivo esito della prima con l'accertamento dello status di invalido, diviene titolare delle posizioni di diritto soggettivo che si fondano sull'art. 38 della Costituzione, cioè del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale attribuito a ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere e del diritto dell'inabile e del minorato all'educazione ed all'avviamento professionale, attraverso organi ed istituti predisposti ed integrati dallo Stato. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia instaurata da un invalido, avviato quale centralinista cieco per l'assunzione presso un ente regionale, per ottenere il risarcimento del danno, sofferto a causa della mancata o ritardata assunzione (ivi compreso in tale secondo caso il pregiudizio per la mancata decorrenza degli effetti economici e giuridici della costituzione del rapporto di pubblico impiego oggetto dell'avviamento, per il periodo precedente la ritardata assunzione), poiché la "causa petendi" dell'azione è costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, il diritto all'assunzione, il quale, sussistendo a prescindere dalla decorrenza degli effetti giuridici del rapporto stesso, non può considerarsi da esso derivante o ad esso inerente e deve essere osservato dalla Pubblica Amministrazione attraverso un'attività vincolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)