Sez. 3, Sentenza n. 9057 del 06/06/2003 (Rv. 563968 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Opposizione agli atti esecutivi - Domanda risarcitoria - Proposizione nel giudizio di opposizione - Rapporto tra le due domande - Accessorietà - Conseguenze - Regime delle impugnazioni - Prevalenza del regime della domanda principale.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA
Qualora all'interno di una opposizione agli atti esecutivi venga proposta anche una azione di risarcimento danni che si fondi sull'incauto esercizio dell'azione esecutiva, tale ultima domanda deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.; ne consegue che tra le due domande sussiste un nesso di consequenzialità ed accessorietà per cui il regime di impugnazione della domanda di responsabilità non può che essere quello della domanda principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)