Sez. 6, Sentenza n. 706 del 19/02/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208125 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Tenore della decisione dal quale si evince con chiarezza che la richiesta è stata ritenuta palesemente infondata - Decisione "de plano" - Legittimità - Indicazione, nella parte dispositiva del provvedimento, del termine " rigetto" - Irrilevanza - Procedura camerale prevista dall'art.127 c.p.p. - Necessità - Esclusione - Dichiarazione di manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale preliminare alla decisione sull'inammissibilità della richiesta - Dichiarazione "de plano" unitamente alla inammissibilità - Legittimità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
In tema di decisione sulla richiesta di ricusazione, quando risulti chiaro (indipendentemente dall'uso nel dispositivo dell'ordinanza del termine "rigetto" o "inammissibilità"), che l'ordinanza è stata ritenuta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato "de plano" e non è necessario ricorrere alla procedura camerale. La situazione non muta quando preliminarmente alla decisione sull'ammissibilità, sia stata posta una questione di legittimità costituzionale ritenuta anch'essa manifestamente infondata. Infatti il procedimento incidentale in cui si inserisce l'eccezione viene a rappresentare un momento del procedimento principale - che nel caso di specie è quello della ricusazione del giudice - del quale segue necessariamente le forme.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)