Sez. 6, Sentenza n. 9678 del 03/02/2003 Cc. (dep. 03/03/2003) Rv. 223974 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Procedimento - Decisione di inammissibilità - Procedura "de plano" - Ambito di operatività - Sussistenza del "fumus boni iuris" - Procedura in camera di consiglio - Necessità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti "prima facie" infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura "de plano" e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un "fumus boni juris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura prevista dall'art.127 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)