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Sez. 4, Sentenza n. 1673 del 20/06/1985 Ud. (dep. 24/02/1986) Rv. 171976 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - RICONDUCIBILITÀ COME IPOTESI PARTICOLARE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 83 COD. PEN. - ESCLUSIONE - NESSO DI CAUSALITÀ NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 586 COD. PEN. RICONDUCIBILE AL DELITTO VOLUTO E COMMESSO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVERE L'AGENTE CAGIONATO L'EVENTO PER ERRORE NELL'USO DEI MEZZI DI ESECUZIONE DEL REATO O PER ALTRE CAUSE - DIFFERENZA DALL'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 83 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1985-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171976-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - RICONDUCIBILITÀ COME IPOTESI PARTICOLARE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 83 COD. PEN. - ESCLUSIONE - NESSO DI CAUSALITÀ NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 586 COD. PEN. RICONDUCIBILE AL DELITTO VOLUTO E COMMESSO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVERE L'AGENTE CAGIONATO L'EVENTO PER ERRORE NELL'USO DEI MEZZI DI ESECUZIONE DEL REATO O PER ALTRE CAUSE - DIFFERENZA DALL'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 83 COD. PEN..*

La norma dell'art. 586 cod. pen. concerne una fattispecie diversa da quella dell'art. 83 cod. pen. alla quale non può essere ricondotta come ipotesi particolare perché, mentre l'art. 83 cod. pen. ha per oggetto il caso in cui il comportamento diretto alla produzione di un evento ne cagioni un altro soggettivamente od oggettivamente diverso, l'art. 586 cod. pen. riguarda l'ipotesi in cui da un delitto doloso derivi come conseguenza ulteriore l'offesa alla vita e all'incolumità altrui, prescindendo dal nesso causale tra comportamento ed evento e riconducendo tale nesso unicamente alla necessità di un rapporto di conseguenzialità tra un delitto doloso e l'evento morte o lesioni. Le fattispecie regolate dalle predette norme si differenziano perciò non sotto il profilo psicologico (ricondotto in entrambe le ipotesi alla volizione dell'evento, e perciò del reato che si intendeva porre in essere), ma per la disciplina del nesso di causalità, ricondotto per l'art. 83 cod. pen. alla condotta dell'agente e per l'art. 586 cod. pen. solo ed esclusivamente al delitto voluto e commesso, indipendentemente dall'avere l'agente cagionato l'evento per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altre cause. (Conf mass n 169934; (contra mass n 150386; (contra mass n 111101).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 83, Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)