Sez. 1, Sentenza n. 11537 del 03/05/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174072 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA - NECESSITÀ DI INDAGINI PER ACCERTARE LA COLPA IN RELAZIONE ALL'EVENTO NON VOLUTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CESSIONE DI STUPEFACENTE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA - NECESSITÀ DI INDAGINI PER ACCERTARE LA COLPA IN RELAZIONE ALL'EVENTO NON VOLUTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CESSIONE DI STUPEFACENTE.*
La responsabilità oggettiva, che l'art. 586 cod. pen. prevede quando la morte o la lesione di una persona derivi dalla commissione di un delitto doloso come conseguenza non voluta dal colpevole, non abbisogna di indagini su estremi di colpa in relazione all'evento non voluto. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso in cui si era sostenuto che solo la prevedibilità concreta e motivata sull'evento morte può essere presupposto del delitto di cui all'art. 586 cod. pen., è stato ritenuto l'imputato responsabile per essersi la morte della vittima verificata dopo aver assunto l'eroina ricevuta dallo imputato medesimo e a causa di detta assunzione). (V mass n 169934; (V mass n 171976; (Conf mass n 171336).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)