Sez. L, Sentenza n. 1355 del 25/02/1984 (Rv. 433480 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO- PER GIUSTA CAUSA - COLPA GRAVE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO- PER GIUSTA CAUSA - COLPA GRAVE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Ai fini dell'individuazione della colpa grave costituente giusta causa di licenziamento, il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto contestato rientri nell'elencazione delle ipotesi, enunciate nel contratto collettivo, ma deve accertare la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione contestata, con riferimento alle particolari circostanze del caso concreto, dal momento che la valutazione delle suddette gravità e proporzionalità, quale prodotto dell'autonomia negoziale, trova il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge a norma dell'art. 2119 cod. civ. (richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966). (V 939/83, mass n 425704; (V 5716/81, mass n 416409; (V 5880/80, mass n 409685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)