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Sez. 3, Sentenza n. 5823 del 07/01/2016 Cc. (dep. 12/02/2016) Rv. 265714 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente - Necessità - Autorizzazione successiva "in sanatoria" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265714-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione non autorizzata dei rifiuti, ai fini del'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è sempre richiesta l'autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante, sicché nessun rilievo può essere dato ad autorizzazioni successive in "sanatoria", le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)