Sez. L, Sentenza n. 5232 del 09/04/2001 (Rv. 545752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Disciplina dettata dalla legge n. 196 del 1997 in materia di lavoro interinale - Abolizione del divieto di interposizione fittizia di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960 - Esclusione - Rinvio espresso a tale ultima legge contenuto nell'art. 10, comma primo, della legge n. 196 del 1997 - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Dall'art. 10, comma primo, della legge n. 196 del 1997 si desume che la legge stessa - e, in particolare gli artt.1 - 11 di essa in materia di lavoro interinale - non hanno abolito il divieto di interposizione fittizia di manodopera previsto dalla legge n. 1369 del 1960. L'espressa previsione (contenuta nella citata disposizione) secondo cui: "continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369" altro non significa, infatti, se non che il suddetto divieto continua a trovare applicazione nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli cui all'art. 2 della stessa legge n. 196 del 1997 ovvero che violi le disposizioni di cui al precedente art.1, commi secondo, terzo, quarto e quinto (che stabiliscono i casi in cui è consentita o vietata la fornitura di lavoro temporaneo e dettano la disciplina rispettivamente applicabile al contratto di fornitura di lavoro temporaneo - intercorrente tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice - e al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, intercorrente fra l'impresa fornitrice e il lavoratore). Va, inoltre, precisato che l'espresso rinvio alla legge n. 1369 del 1960 contenuto nella disposizione in argomento vale anche come limite dell'applicabilità delle sanzioni civili e penali previste dalla legge n. 1369 del 1960: esse non si applicano in tutti i casi di violazione delle regole dettate dalla legge del 1997, ma solo nelle ipotesi previste dal medesimo art. 10 (sicché ne sono escluse, per esempio, sia le violazioni all'art. 1, comma sesto - che espressamente sanziona con la nullità le clausole limitative della possibilità per l'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto - sia la violazione dell'obbligo di invio di copia del contratto di fornitura di lavoro temporaneo alla Direzione provinciale del lavoro, per la quale l'art. 1, comma settimo, non prevede alcuna sanzione).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 2, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)