Sez. L, Sentenza n. 6091 del 18/10/1983 (Rv. 430890 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - MANCATO RINVIO AD ESSA DA PARTE DELLA NORMATIVA APPLICABILE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - MANCATO RINVIO AD ESSA DA PARTE DELLA NORMATIVA APPLICABILE - IRRILEVANZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, dichiarativa (fra l'altro) dell'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso che essi siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari per i quali non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, il rispetto di tali Disposizioni è essenziale per la legittimità del licenziamento disciplinare, ancorché esse non siano richiamate dalla disciplina applicabile al rapporto. (V 4719/83, mass n 429610; (V 3130/83, mass n 428043; (V 1228/83, mass n 426016).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)