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Sez. L, Sentenza n. 4719 del 12/07/1983 (Rv. 429610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 7 CIT. - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1983-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - CONSEGUENZE - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 7 CIT. - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, se interpretati nel senso della loro inapplicabilità al licenziamento disciplinare ove non espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro - ha fatto venir meno con efficacia retroattiva (salva l'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite) la disciplina risultante da tali Disposizioni (interpretate nel senso predetto), in base alla quale le garanzie procedurali da esse previste erano applicabili al licenziamento disciplinare solo in caso di espresso richiamo, con l'ulteriore conseguenza che la nullità del licenziamento disciplinare derivante dall'inosservanza delle garanzie del contraddittorio, imperativamente stabilite dal secondo comma dell'art. 7 citato, è rilevabile d'ufficio dal giudice a norma dell'art. 1421 cod. civ. (V 3130/83, mass n 428043; (V 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1421, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)