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Sez. L, Sentenza n. 1936 del 11/02/2002 (Rv. 552193 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 1995 - Disciplina ex art. 14 legge n. 829 del 1973 - Commisurazione all'ultimo stipendio - Compensi di carattere continuativo non rientranti nella nozione di stipendio - Computabilità - Esclusione - Sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 - Ininfluenza - Dubbi di legittimità costituzionale in relazione ai diversi criteri di calcolo vigenti per i dipendenti cessati dal servizio successivamente alla data indicata - Insussistenza.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552193-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell'indennità risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività o l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale; né, d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 30/05/1995 num. 204 art. 13, Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)