Sez. L, Sentenza n. 12551 del 27/08/2003 (Rv. 566310 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Disciplina legale ex art. 14 e 36 legge n. 829 del 1973 - Derogabilità da parte dell'autonomia negoziale - Esclusione - Conseguenze - Trattenuta di cui all'art 36 n. 1 - Applicabilità - Sussistenza - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
La regolamentazione dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione di tale ente in forza della legge 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (art. 14 e 36), che - rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva - non conferiscono all'autonomia negoziale (individuale o collettiva) il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. Ne consegue che fino 31 dicembre 1995, data fino alla quale è rimasta in vigore la suddetta disciplina pubblicistica, era applicabile la trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione mensile ai sensi del'art 36 n. 1 legge cit. per far fronte, tra l'altro, all'erogazione della prestazione di carattere obbligatorio dell'indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti. La diversità di trattamento, ai fini dell'indennità questione, tra ferrovieri collocati a riposo prima e dopo il 1995 non viola i principi costituzionali di uguaglianza e di giusta retribuzione, poiché da un lato la diversità temporale, diversificando le situazioni, impedisce il raffronto, e dall'altro la disposizione che prevede la ritenuta de qua è norma speciale (che deroga a quella generale prevista dalla legge 297/82) voluta dal legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, per disciplinare le diverse situazioni verificatesi in occasione della trasformazione degli enti pubblici in società di capitali, con la contemporanea privatizzazione dei rapporti di lavoro di tali enti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 36 CORTE COST., Legge 21/05/1985 num. 210 art. 21 com. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 29/04/1994 num. 257, Legge 13/07/1995 num. 295 art. 7, Legge 01/05/1996 num. 25 art. 10, Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)