Sez. 5, Sentenza n. 15727 del 22/01/2014 Cc. (dep. 08/04/2014) Rv. 260560 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Reati di competenza del giudice di pace giudicati dal Tribunale - Omessa deduzione dell'eccezione di incompetenza per materia - Rilevabilità "ex officio" in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
In tema di incompetenza per materia, l'incompetenza del Tribunale a conoscere alcuni dei reati ascritti all'imputato in quanto di competenza del giudice di pace, ove non costituisca oggetto di eccezione di parte, tempestivamente proposta, nel termine, stabilito a pena di decadenza, dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, non sussistendo alcuna nullità e stante la tassatività della previsione normativa in materia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)