Sez. 5, Sentenza n. 25499 del 27/03/2015 Ud. (dep. 17/06/2015) Rv. 265144 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Reati di competenza del giudice di pace giudicati dal Tribunale - Termine di deduzione dell'eccezione di parte - Indicazione.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
L'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 23, comma secondo, cod. proc. pen.; né, a tal fine, rileva il disposto di cui all'art. 48 del d.lgs.vo n. 274 del 2000, il quale non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, limitandosi a stabilire che il giudice, qualora debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice di pace, la dichiara con sentenza e trasmettendo gli atti al P.M. e non direttamente al giudice di pace.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)