Sez. 3, Sentenza n. 31484 del 12/06/2008 Ud. (dep. 29/07/2008) Rv. 240752 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Reati di competenza del giudice di pace giudicati dal tribunale - Termine per formulare l'eccezione d'incompetenza - Accertamento della costituzione delle parti.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
L'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace va eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 23, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)