Sez. 3 - , Sentenza n. 34970 del 03/11/2020 Cc. (dep. 09/12/2020) Rv. 280046 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prove valutate erroneamente nel giudizio per effetto di travisamento - Nuove prove ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)